PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO
Il novello D.M. 150/2023 si snoda in ben 49 articoli (al posto dei 21 precedenti del decreto oggi abrogato) e ivi si illustrano i requisiti (art. 4 onorabilità, art. 5 serietà, art. 6 efficienza, art. 17 trasparenza) richiesti agli Organismi e ai mediatori per l’iscrizione nel registro ministeriale, oltre che i presupposti formativi per l’iscrizione dei mediatori, sia in relazione alla formazione iniziale (art. 23) che all’aggiornamento e alla formazione continua (art. 24 e 25).
Riforma Cartabia: tra le novità.
Tra le numerose novità, rientrano le nuove tariffe.
- Le nuove indennità (e quella di primo incontro).
Il Decreto rinnova la materia dei costi della mediazione e viene introdotta una aggiornata tabella ministeriale delle spese secondo un diverso criterio di determinazione basato sulla distinzione e sull’applicazione delle tre seguenti voci (art. 28): spese di avvio, indennità di primo incontro e indennità di mediazione (art. 30).
Mediazione: le novità in vigore dal 15 novembre 2023.
Novità assoluta appare infatti l’introduzione dell’indennità del primo incontro di mediazione.
Insieme alle spese di avvio della procedura, dunque, ciascuna parte istante e/o aderente dovrà versare all’Organismo l’indennità di primo incontro, prevista in tre diversi importi secondo scaglioni di valore (art. 28 comma 4), modulati sia tra minimo e massimo sia a seconda che trattasi di mediazione volontaria, delegata o condizione di procedibilità. Ciò per i procedimenti incardinati dal 15.11.2023.
Per lo svolgimento del primo incontro l’Organismo dovrà mettere a disposizione delle parti e del mediatore una durata temporale non inferiore alle due ore, con possibilità di estenderla nell’ambito della medesima giornata, e l’incontro potrà concludersi con un accordo o con un verbale negativo ovvero potrà essere differito in altra successiva data e orario per la prosecuzione. |